Art. 13

In vigore dal 7 dic 1948
Il residuo attivo della> liquidazione è devoluto all'Erario dello Stato. Entro un anno dalla chiusura della liquidazione, i creditori che non abbiano presentato le loro istanze ai commissario liquidatore possono proporle contro l'Erario stesso, ma possono soddisfarsi solo nei limiti del residuo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-13

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