Art. 14
In vigore dal 7 dic 1948
Se nel corso delle operazioni indicate nei due articoli precedenti appaia necessaria la liquidazione nell'interesse generale dei creditori, si osservano le disposizioni degli , terzo comma e 10.
I creditori che propongono le loro istanze successivamente al decreto del Ministro che autorizza la liquidazione stessa concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla presentazione delle istanze, salvo che il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-14