Art. 12

In vigore dal 7 dic 1948
Il commissario liquidatore può essere autorizzato dal Ministro per il commercio con l'estero alla alienazione dei beni che sia necessaria per il pagamento integrale dei creditori. Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta> scritta, del pagamento, i creditori non soddisfatti a sensi dell'articolo precedente possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria. Tuttavia i creditori dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films, fatta eccezione per il personale, non possono concorrere sul patrimonio dell'Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere se non dopo soddisfatti i creditori di quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo