Art. 16
In vigore dal 7 dic 1948
Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale di Roma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.
Del deposito il commissario liquidatore dà notizia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.
Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario liquidatore al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero del tesoro.
Le stesse disposizioni si applicano per il conto che il commissario speciale dovrà rendere alla cessazione del suo incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-16