Art. 11
In vigore dal 7 dic 1948
Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il tempo indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.
Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionati e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.
Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-11