Art. 10

In vigore dal 7 dic 1948
Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana. Entro venti giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione con ricorso al presidente del Tribunale di Roma. Il presidente provvede sui ricorsi relativi a ciascun Ente con un unico decreto e con la massima celerità di procedura, sentito il commissario liquidatore o il commissario speciale nei casi previsti dall', secondo comma, e sentito inoltre il Comitato di sorveglianza. Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con un unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti della Corte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-10

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