Art. 5
In vigore dal 7 dic 1948
Salvo diverse disposizioni della legge, nessuna, azione individuale può essere iniziata o proseguita contro gli Enti indicati nell'.
Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere di essere autorizzati alla vendita, dal pretore di Roma,
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-5