Art. 4

In vigore dal 7 dic 1948
Dalla data dell'entrata, in vigore del presente decreto cessano le funzioni del commissari straordinari e dei collegi dei revisori nominati per gli Enti di cui all'. Entro trenta giorni successivi, i commissari predetti devono rendere al commissario liquidatore il conto della loro gestione. Sul conto provvede il Ministro per il commercio con l'estere, sentito il commissario liquidatore, il Comitato di sorveglianza e l'Interessato. Quest'ultimo può proporre le sue eventuali istanze innanzi all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo