Art. 8

In vigore dal 7 dic 1948
Le disponibilità finanziarie nonché le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Ministro per il commercio con l'estero su parere del Comitato di sorveglianza, ritiene necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca d'interesse nazionale. Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale della rispettiva liquidazione, e non può essere ritirato nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo