Capo IV
Art. 13
In vigore dal 8 mag 1948
Il contratto d'impegno del personale di cui al precedente s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla, scadenza, la volontà di non procedere alla rinnovazione.
Il contratto può essere risolto per una, delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie o d'ufficio;
b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
c) licenziamento per motivi disciplinari o scarso rendimento;
d) licenziamento per soppressione o riduzione dei servizi.
Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto.
Esse hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-13