Capo IV
Art. 18
In vigore dal 8 mag 1948
Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente capo si applicano al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione le norme vigenti in materia per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-18