Capo VI

Art. 20

In vigore dal 8 mag 1948
Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1946, n. 586, ed al regio decreto 22 ottobre 1939, n. 1936, e quello dei ruoli del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 1 settembre 1936, è inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi stabiliti dalla tabella A, annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data del decreto medesimo. Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.
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