Capo V
Art. 19
In vigore dal 8 mag 1948
Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall' del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque; dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-19