Capo IV

Art. 17

In vigore dal 8 mag 1948
Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta. a) dal direttore generale degli Affari generali e del personale; b) di tre funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 6°; c) di due impiegati degli Uffici del lavoro e della massima, occupazione appartenenti alla categoria di concetto ed aventi qualifiche non inferiore a quella di direttore di 2ª classe. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non superiore all'8°. Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli Affari generali e del personale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-17

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