Capo IV

Art. 16

In vigore dal 8 mag 1948
Al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è attribuito uno stipendio e i relativi aumenti periodici, nei limiti ed alle condizioni di quelli fissati per i gradi gerarchici indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche stabilite nell'annessa tabella C. Con separato provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante in caso di risoluzione del contratto di impiego.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-16

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