Capo III

Art. 11

In vigore dal 8 mag 1948
Il Consiglio di amministrazione dell'ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto: a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-11

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