Capo II
Art. 7
In vigore dal 8 mag 1948
Il posto di assistente per la vigilanza di cui all'annessa tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale che abbia, compiuto non meno di 20 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.
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