Capo II
Art. 6
In vigore dal 8 mag 1948
Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A del personale dell'Amministrazione centrale è prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza, in economia, e commercio o in scienze politiche.
Nei bandi di concorso può essere prescritto, per una aliquota di posti da determinarsi di volta in volta, il possesso della laurea, in scienze statistiche ed attuariali, della laurea in matematica finanziaria ed attuariale, della laurea in scienze matematiche o della laurea in matematica e fisica.
Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi B e C è prescritto, rispettivamente, il possesso del diploma di scuola media superiore e quello di scuola media inferiore.
Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è prescritta la licenza elementare, nonché, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.
L'assunzione del personale di cui al presente articolo è effettuata mediante concorsi pubblici, da espletare per esame per i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo A, B e C, e per titoli per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei subalterni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-6