Capo III
Art. 8
In vigore dal 8 mag 1948
Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro è prescritto il possesso della laurea in chimica industriale, in economia e commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie o in scienze politiche.
Per le assunzioni nei ruoli di gruppo B e di gruppo C è prescritto, rispettivamente, il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore.
Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è prescritto il possesso della licenza elementare, nonché per gli agenti tecnici la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.
Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli di gruppo A e di gruppo B sarà determinato, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla, categoria di personale, la specializzazione del titolo di studio prescritto per ciascuno dei posti messi a concorso.
L'assunzione del personale di cui al presente articolo è effettuata mediante concorsi pubblici, da espletare pur esame per i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo A, B e C, e per titoli per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei subalterni.
L'assunzione del personale di gruppo A provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-8