Capo III

Art. 10

In vigore dal 8 mag 1948
Al personale del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. L'attribuzione delle mansioni ispettive non comporta variazioni di grado o del posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni. Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva conservino la qualifica stessa anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo. La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta, impiegati di gruppo C, complessivamente dei vari gradi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-10

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