Capo IV
Art. 12
In vigore dal 8 mag 1948
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla annessa tabella C è assunto con contratto quinquennale. Il primo anno viene considerato come periodo di piova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun assegno ed indennità.
L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna categoria, mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esame. L'assunzione ai posti di usciere è effettuata mediante concorso per titoli.
Per l'ammissione ai concorsi poi le categorie di concetto, d'ordine e subalterna, occorre rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore, del diploma di scuola media, inferiore e della licenza elementare.
Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalità stabilite per l'immissione nei ruoli dei corrispondenti gruppi dell'Amministrazione dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-12