Capo III
Art. 9
In vigore dal 8 mag 1948
Alla direzione dei Circoli regionali e degli Uffici interprovinciali e provinciali dell'Ispettorato del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non interiore al 6° ed al 7°.
Alla direzione delle Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro possono essere preposti anche funzionari di gruppo B grado 7° dello stesso ruolo dell'Ispettorato del lavoro.
Alla direzione dell'Ispettorato medico è preposto un funzionario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 60, fornito della laurea in medicina.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-9