Convenzione

Art. 79

In vigore dal 8 giu 1948
Uno Stato può partecipare ad organizzazioni per l'esercizio in comune o ad accordi di pool, sia mediante i propri organi governativi, sia attraverso una o più compagnie aeree designate dal proprio governo. Tali compagnie, a discrezione dello Stato interessato, possono essere in tutto o in parte di proprietà dello Stato ovvero di proprietà privata.
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