Convenzione

Art. 78

In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio può suggerire agli Stati contraenti interessati di formare organizzazioni congiunte per l'esercizio di servizi aerei su qualsiasi rotta od in qualsiasi regione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-78

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