Convenzione
Art. 75
In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento liberarsi dalle
obbligazioni contratte in virtù dell', ed assumersi gli aeroporti e le altre installazioni che il Consiglio abbia fornito nel proprio territorio a norma delle disposizioni degli , pagando a tale Consiglio una somma che il Consiglio stesso consideri ragionevole nel caso specifico. Ove lo Stato consideri irragionevole tale somma fissata dal Consiglio, esso può appellarsi all'Assemblea contro la decisione del Consiglio, e l'Assemblea può confermare o modificare tale decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-75