Convenzione›Parte IV
Art. 80
In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, a notificare la denuncia della Convenzione relativa al Regolamento della Navigazione Aerea firmata a Parigi il 13 ottobre 1919 oppure della Convenzione sull'Aviazione Commerciale firmata all'Avana il 20 febbraio 1928, qualora sia parte in una di esse. Fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce le surriferite Convenzioni di Parigi e dell'Avana.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-80