Convenzione

Art. 84

In vigore dal 8 giu 1948
Qualora un disaccordo fra due o più Stati contraenti, relativamente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e dei suoi Allegati, non possa essere regolato mediante negoziati, il Consiglio deciderà su domanda di uno degli Stati interessati alla controversia. Nessun membro del Consiglio potrà votare in occasione della discussione, da parte del Consiglio stesso, di una controversia in cui esso sia parte. Ogni Stato contraente può, ai sensi dell', appellarsi contro le decisioni del Consiglio ad un tribunale arbitrale "ad hoc", concordato con le altre parti nella controversia oppure alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Tali appelli saranno notificati al Consiglio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della notificazione della decisione del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-84

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