Convenzione
Art. 88
In vigore dal 8 giu 1948
L'Assemblea sospenderà dal diritto di voto nell'Assemblea stessa e
nel Consiglio ogni Stato contraente che sia riconosciuto colpevole a norma delle disposizioni del presente Capitolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-88