Convenzione

Art. 88

In vigore dal 8 giu 1948
L'Assemblea sospenderà dal diritto di voto nell'Assemblea stessa e nel Consiglio ogni Stato contraente che sia riconosciuto colpevole a norma delle disposizioni del presente Capitolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-88

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