Convenzione
Art. 87
In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente s'impegna a non permettere, nello spazio al di sopra del proprio territorio, l'esercizio di un'aviolinea di uno Stato contraente, qualora il Consiglio abbia stabilito che l'aviolinea in questione non è conforme ad una decisione definitiva emessa a norma del precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-87