Convenzione
Art. 89
In vigore dal 8 giu 1948
In caso di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno la libertà di azione degli Stati contraenti interessati sia come belligeranti, sia come neutrali. Lo stesso principio si applica nel caso di Stati contraenti che dichiarino una situazione di emergenza nazionale e la notifichino al Consiglio.
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