Convenzione
Art. 93
In vigore dal 8 giu 1948
Gli Stati diversi da quelli indicati nell' a),
sotto condizione dell'approvazione da parte di ogni altra organizzazione internazionale generale creata dalle nazioni del mondo per preservare la pace, possono essere ammessi a partecipare alla presente Convenzione mediante un voto dei quattro quinti dell'Assemblea ed alle condizioni dall'Assemblea stessa stabilite: in ogni caso è necessaria il consenso degli Stati invasi od attaccati durante la presente guerra dallo Stato che richiede la propria ammissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-93