Convenzione

Art. 95

In vigore dal 8 giu 1948
a) Ogni Stato contraente può notificare la denunzia della presente Convenzione dopo tre anni dalla sua entrata in vigore mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne informerà immediatamente ciascuno degli Stati contraenti. b) La denuncia entrerà in vigore dopo un anno dalla data della ricezione della notifica e varrà solo nei riguardi dello Stato che vi abbia proceduto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-95

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