Convenzione
Art. 95
In vigore dal 8 giu 1948
a) Ogni Stato contraente può notificare la denunzia della presente
Convenzione dopo tre anni dalla sua entrata in vigore mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne informerà immediatamente ciascuno degli Stati contraenti.
b) La denuncia entrerà in vigore dopo un anno dalla data della
ricezione della notifica e varrà solo nei riguardi dello Stato che vi abbia proceduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-95