Convenzione
Art. 94
In vigore dal 8 giu 1948
a) Ogni emendamento proposto alla presente Convenzione deve essere approvato da un voto dei due terzi dell'Assemblea ed entrerà quindi in vigore, nei riguardi degli Stati che abbiano ratificato tali emendamenti, quando siano stati ratificati dal numero di Stati contraenti stabilito dall'Assemblea. Il numero così stabilito non deve essere inferiore ai due terzi del numero complessivo degli Stati contraenti.
b) Qualora ritenga che l'emendamento sia di natura tale da
giustificare tale misura, l'Assemblea, nella propria risoluzione che ne raccomanda l'adozione, può stabilire che ogni Stato che non abbia ratificato entro un determinato periodo dall'entrata in vigore dell'emendamento cessa perciò di essere membro dell'Organizzazione e parte nella presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-94