Convenzione
Art. 96
In vigore dal 8 giu 1948
Ai fini della presente Convenzione l'espressione:
a) "Servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare svolto da aeromobili per trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce.
b) "Servizio aereo internazionale" significa servizio aereo che sorvoli il territorio di più di uno Stato.
c) "Aviolinea" significa qualsiasi impresa di trasporti aerei che
offra od eserciti un servizio aereo internazionale.
d) "Sosta per scopi non commerciali" significa atterraggio per
qualsiasi scopo diverso da quello di caricare o scaricare passeggeri, merce o posta.
FIRMA DELLA CONVENZIONE
In fede di che i sottosegnati plenipotenziari, debitamente
autorizzati, firmano la presente Convenzione in nome dei rispettivi governi, alle date segnate a lato delle loro firme.
Fatto a Chicago il 7 dicembre 1944 in lingua inglese. Un testo
redatto in inglese, francese e spagnolo, ognuno dei quali facente egualmente fede, resterà aperto alle firme a Washington, D.C.
Ambedue i testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, e copie autenticate saranno trasmesse da tale Governo ai governi di tutti gli Stati che firmino od aderiscano alla presente Convenzione.
Afghanistan
Australia
Bolivia
Canada
Cile
Cina
Danimarca
Egitto
Equador
Filippine
Francia
Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras
Islanda
India
Iran
Iraq
Irlanda
Libano
Liberia
Messico
Nicaragua
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Perù
Polonia
Portogallo
Regno Unito
S. Domingo
Siria
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Thailandia
Turchia
Uruguai
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-96