Convenzione

Art. 96

In vigore dal 8 giu 1948
Ai fini della presente Convenzione l'espressione: a) "Servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare svolto da aeromobili per trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce. b) "Servizio aereo internazionale" significa servizio aereo che sorvoli il territorio di più di uno Stato. c) "Aviolinea" significa qualsiasi impresa di trasporti aerei che offra od eserciti un servizio aereo internazionale. d) "Sosta per scopi non commerciali" significa atterraggio per qualsiasi scopo diverso da quello di caricare o scaricare passeggeri, merce o posta. FIRMA DELLA CONVENZIONE In fede di che i sottosegnati plenipotenziari, debitamente autorizzati, firmano la presente Convenzione in nome dei rispettivi governi, alle date segnate a lato delle loro firme. Fatto a Chicago il 7 dicembre 1944 in lingua inglese. Un testo redatto in inglese, francese e spagnolo, ognuno dei quali facente egualmente fede, resterà aperto alle firme a Washington, D.C. Ambedue i testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, e copie autenticate saranno trasmesse da tale Governo ai governi di tutti gli Stati che firmino od aderiscano alla presente Convenzione. Afghanistan Australia Bolivia Canada Cile Cina Danimarca Egitto Equador Filippine Francia Grecia Guatemala Haiti Honduras Islanda India Iran Iraq Irlanda Libano Liberia Messico Nicaragua Norvegia Nuova Zelanda Olanda Perù Polonia Portogallo Regno Unito S. Domingo Siria Spagna Stati Uniti Svezia Thailandia Turchia Uruguai Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-96

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