Convenzione›Parte IV
Art. 83
In vigore dal 8 giu 1948
Con l'osservanza, delle disposizioni dell'articolo precedente, ogni
Stato contraente può concludere accordi non incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione. Tali accordi dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio, il quale li pubblicherà il più presto possibile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-83