ConvenzioneParte IV

Art. 83

In vigore dal 8 giu 1948
Con l'osservanza, delle disposizioni dell'articolo precedente, ogni Stato contraente può concludere accordi non incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione. Tali accordi dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio, il quale li pubblicherà il più presto possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-83

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo