Convenzione
Art. 76
In vigore dal 8 giu 1948
I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui
all' o provenienti dal versamento degli interessi e dall'ammortamento di cui all', nel caso di anticipi originariamente versati dagli Stati di cui all', dovranno essere restituiti agli Stati cui erano originariamente ripartiti in proporzione dell'assegnazione determinata dal Consiglio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-76