Convenzione

Art. 76

In vigore dal 8 giu 1948
I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui all' o provenienti dal versamento degli interessi e dall'ammortamento di cui all', nel caso di anticipi originariamente versati dagli Stati di cui all', dovranno essere restituiti agli Stati cui erano originariamente ripartiti in proporzione dell'assegnazione determinata dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-76

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo