Convenzione

Art. 72

In vigore dal 8 giu 1948
Ove sia necessario del terreno per le installazioni finanziate in tutto o in parte dal Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, tale Stato provvederà il terreno stesso, trattenendosene, se lo desideri, i diritti, oppure ne faciliterà l'uso da parte del Consiglio a condizioni giuste e ragionevoli ed in conformità con le proprie leggi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-72

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