Convenzione

Art. 73

In vigore dal 8 giu 1948
Nei limiti dei fondi messi a sua disposizione dall'Assemblea ai sensi del Capitolo XII, il Consiglio può provvedere alle spese correnti, ai fini del presente Capitolo, Per mezzo dei fondi generali dell'Organizzazione. Il Consiglio ripartirà i capitali richiesti ai fini del presente Capitolo in proporzioni precedentemente concordate per un periodo di tempo ragionevole fra gli Stati contraenti che vi consentano e le cui aviolinee usino le installazioni. Il Consiglio può anche ripartire fra gli Stati che vi consentano i fondi di esercizio che siano necessari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-73

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