Convenzione

Art. 77

In vigore dal 8 giu 1948
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti di costituire organizzazioni per l'esercizio in comune dei trasporti aerei oppure aziende internazionali di esercizio, nè di mettere in pool i propri servizi aerei su qualsiasi rotta o in qualsiasi regione; però tali organizzazioni o aziende e tali servizi riuniti saranno soggetti a tutte le disposizioni della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla registrazione degli accordi col Consiglio. Il Consiglio determinerà in qual modo le disposizioni della presente Convenzione relative alla nazionalità degli aeromobili si applicheranno gli aeromobili impiegati dalle aziende internazionali di esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-77

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