Convenzione
Art. 74
In vigore dal 8 giu 1948
Nei casi in cui il Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente,
anticipi fondi o fornisca in tutto od in parte gli aeroporti o altre installazioni, l'accordo può provvedere, col consenso Ai tale Stato, all'assistenza tecnica nella direzione e nell'esercizio degli aeroporti e delle altre installazioni stesse, ed al pagamento, per mezzo delle entrate derivanti dall'esercizio di tali aeroporti ed altre installazioni, delle spese di esercizio degli aeroporti degli interessi e dell'ammortamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-74