Convenzione
Art. 68
In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente può, con l'osservanza delle disposizioni
della presente Convenzione, designare le rotte da seguire sul proprio territorio da parte di ogni servizio aereo internazionale e gli aeroporti che tali servizi possono utilizzare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-68