Convenzione

Art. 65

In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio può, in nome dell'Organizzazione, concludere accordi con gli altri organismi internazionali per il mantenimento di servizi comuni e per accordi comuni relativi al personale e, con l'approvazione dell'Assemblea, può concludere quegli altri accordi che possano facilitare il lavoro dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-65

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