Convenzione

Art. 63

In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente si assumerà le spese della propria delegazione nell'Assemblea e la rimunerazione, il viaggio e le altre spese delle persone da esso nominate a prestar servizio nel Consiglio, e di quelle nominate o incaricate di rappresentarlo in qualsiasi comitato o commissione sussidiari dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-63

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