Convenzione

Art. 58

In vigore dal 8 giu 1948
Il Consiglio determinerà, con l'osservanza delle norme stabilite dall'Assemblea e delle disposizioni della presente Convenzione, il metodo e la durata della nomina, la competenza, ed il trattamento economico, le indennità, e le condizioni di servizio del Segretario Generale e dell'altro personale dell'Organizzazione, e può impiegare od utilizzare i servizi dei cittadini di qualsiasi Stato contraente,
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-58

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