Convenzione

Art. 59

In vigore dal 8 giu 1948
Il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, e l'altro personale non debbono nè richiedere nè ricevere istruzioni, relativamente all'esercizio delle proprie funzioni, da alcuna autorità al di fuori dell'Organizzazione. Ogni Stato contraente s'impegna pienamente a rispettare il carattere internazionale delle funzioni di tale personale ed a non cercare d'influenzare nessuno dei propri cittadini nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-59

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo