Convenzione
Art. 59
In vigore dal 8 giu 1948
Il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, e l'altro
personale non debbono nè richiedere nè ricevere istruzioni, relativamente all'esercizio delle proprie funzioni, da alcuna autorità al di fuori dell'Organizzazione.
Ogni Stato contraente s'impegna pienamente a rispettare il
carattere internazionale delle funzioni di tale personale ed a non cercare d'influenzare nessuno dei propri cittadini nell'esercizio delle loro funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-59