Convenzione
Art. 57
In vigore dal 8 giu 1948
La Commissione per la Navigazione Aerea deve:
a) esaminare, e raccomandare al Consiglio, per la adozione, le
modifiche da apportare agli Allegati alla presente Convenzione;
b) istituire sottocommissioni tecniche in cui ogni Stato
contraente che lo desideri possa essere rappresentato;
c) dare al Consiglio pareri relativamente alla raccolta ed alla comunicazione agli Stati contraenti di tutte le informazioni che consideri necessarie ed utili al progresso della navigazione aerea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-57