Convenzione

Art. 52

In vigore dal 8 giu 1948
Le decisioni del Consiglio richiedono l'approvazione della maggioranza dei propri membri. Il Consiglio può delegare la propria autorità, riguardo ad una materia particolare, ad un Comitato di propri membri. Le decisioni dei comitati del Consiglio possono essere appellate al Consiglio stesso da qualsiasi Stato contraente interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-52

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