Convenzione

Art. 53

In vigore dal 8 giu 1948
Ogni Stato contraente può partecipare, senza voto, alla discussione, da parte del Consiglio e dei suoi comitati e commissioni, di qualsiasi questione che tocchi in modo particolare i propri interessi. Nessun membro del Consiglio può votare quando sia in esame da parte del Consiglio stesso una controversia in cui esso sia parte.
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