Convenzione
Art. 49
In vigore dal 8 giu 1948
L'Assemblea avrà i seguenti poteri ed attribuzioni:
a) eleggere ad ogni sessione il proprio Presidente e gli altri
organi;
b) eleggere gli Stati contraenti che saranno rappresentati nel
Consiglio, a norma del Capitolo IX;
c) esaminare i rapporti del Consiglio, prendere le misure adatte e decidere su qualsiasi materia ad essa deferita dal Consiglio;
d) determinare le proprie regole di procedura e stabilire le
commissioni sussidiarie considerate necessarie o desiderabili;
e) votare un bilancio annuale e determinare le misure finanziarie
dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni del Capitolo XII;
f) verificare le spese ed approvare i conti dell'Organizzazione;
g) riferire al Consiglio, alle Commissioni sussidiarie od agli
altri organi, a propria discrezione, su ogni materia, compresa, nella propria sfera d'azione;
h) delegare al Consiglio i poteri e l'autorità necessari o
desiderabili all'esercizio delle funzioni dell'Organizzazione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri;
i) attuare le particolari disposizioni del Capitolo XIII;
j) prendere in considerazione le proposte di modifica, o di
emendamento delle disposizioni della presente Convenzione e, nel caso che le approvi, raccomandarle agli Stati contraenti a norma delle disposizioni del Capitolo XXI;
k) trattare tutte le materie di competenza dell'Organizzazione, che non siano specificatamente attribuite al Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-49