Convenzione

Art. 49

In vigore dal 8 giu 1948
L'Assemblea avrà i seguenti poteri ed attribuzioni: a) eleggere ad ogni sessione il proprio Presidente e gli altri organi; b) eleggere gli Stati contraenti che saranno rappresentati nel Consiglio, a norma del Capitolo IX; c) esaminare i rapporti del Consiglio, prendere le misure adatte e decidere su qualsiasi materia ad essa deferita dal Consiglio; d) determinare le proprie regole di procedura e stabilire le commissioni sussidiarie considerate necessarie o desiderabili; e) votare un bilancio annuale e determinare le misure finanziarie dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni del Capitolo XII; f) verificare le spese ed approvare i conti dell'Organizzazione; g) riferire al Consiglio, alle Commissioni sussidiarie od agli altri organi, a propria discrezione, su ogni materia, compresa, nella propria sfera d'azione; h) delegare al Consiglio i poteri e l'autorità necessari o desiderabili all'esercizio delle funzioni dell'Organizzazione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri; i) attuare le particolari disposizioni del Capitolo XIII; j) prendere in considerazione le proposte di modifica, o di emendamento delle disposizioni della presente Convenzione e, nel caso che le approvi, raccomandarle agli Stati contraenti a norma delle disposizioni del Capitolo XXI; k) trattare tutte le materie di competenza dell'Organizzazione, che non siano specificatamente attribuite al Consiglio.
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