ConvenzioneParte II

Art. 44

In vigore dal 8 giu 1948
Scopi ed obbiettivi dell'Organizzazione sono di sviluppare i principi e la tecnica della navigazione aerea internazionale e di favorire i piani e lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali in modo da: a) assicurare il sano ed ordinato progresso dell'aviazione civile internazionale in tutto il mondo; b) incoraggiare a scopo pacifico la tecnica, dei progetti e dell'impiego degli aeromobili; c) favorire lo sviluppo delle rotte aeree, degli aeroporti e delle installazioni per l'aviazione civile internazionale; d) soddisfare le necessità dei popoli del mondo per dei trasporti aerei sicuri, regolari, efficienti ed economici; e) impedire i danni economici derivanti dalla eccessiva concorrenza; f) assicurare che i diritti degli stati contraenti siano pienamente rispettati e che ogni Stato contraente abbia l'eguale opportunita di esercitare linee aeree internazionali; g) evitare ogni discriminazione fra gli Stati contraenti; h) promuovere la sicurezza di volo nella navigazione aerea internazionale; i) promuovere in genere lo sviluppo di tutti gli aspetti dell'aeronautica civile internazionale.
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