Convenzione›Parte II
Art. 44
In vigore dal 8 giu 1948
Scopi ed obbiettivi dell'Organizzazione sono di sviluppare i
principi e la tecnica della navigazione aerea internazionale e di favorire i piani e lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali in modo da:
a) assicurare il sano ed ordinato progresso dell'aviazione civile
internazionale in tutto il mondo;
b) incoraggiare a scopo pacifico la tecnica, dei progetti e
dell'impiego degli aeromobili;
c) favorire lo sviluppo delle rotte aeree, degli aeroporti e
delle installazioni per l'aviazione civile internazionale;
d) soddisfare le necessità dei popoli del mondo per dei
trasporti aerei sicuri, regolari, efficienti ed economici;
e) impedire i danni economici derivanti dalla eccessiva
concorrenza;
f) assicurare che i diritti degli stati contraenti siano
pienamente rispettati e che ogni Stato contraente abbia l'eguale opportunita di esercitare linee aeree internazionali;
g) evitare ogni discriminazione fra gli Stati contraenti;
h) promuovere la sicurezza di volo nella navigazione aerea
internazionale;
i) promuovere in genere lo sviluppo di tutti gli aspetti
dell'aeronautica civile internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-44